La Cooperativa

LO STATUTO.

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita, ai sensi della Legge 381 del 18/11/1991, la cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata “COMEGEN Società Cooperativa Sociale” con sede nel Comune di Napoli.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Articolo 2 – Durata e adesioni
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Articolo 3 – Scopo mutualistico
La cooperativa esalta la centralità della persona.
Il suo scopo, ai sensi dell’art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Articolo 4 – Oggetto sociale
La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
 servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati, inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l’intervento per concrete esigenze di bisogno. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non, sociali ed educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l’evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l’offerta. In relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: 1) assistenza psicologica, sociale, riabilitativa, fisioterapica; 2) assistenza sociale e materiale agli anziani e disabili e a tutte le categorie menzionate a domicilio a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; 3) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali; 4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; 5) servizio di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario; 6) predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi, anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche e anche ai fini dell’inserimento lavorativo; 7) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti non vedenti e audiolesi; 8) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8) gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali; 9) gestione di case famiglie, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate; 10) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l’utenza; 11) organizzazione di servizi per l’affidamento familiare; 12) assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; 13) assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica, e ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra; 14) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, anche con seminari, convegni e altre forme divulgative; 15) gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telediagnostica, telemedicina e telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private; 16) studi di progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra; 17) ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionale e a preparare le risposte formativi attraverso la formazione e le riqualificazione in favore di giovani o adulti concorsi di base postobbligo scolastico, post-diploma, post-laurea; perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per lavoratoti già occupati, per dirigenti, quadri, staff, formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali; 18) corsi di formazioni con metodologia applicate ai project management del processo informativo, dall’analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architetturale alla programmazione didattica; dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi e alla valutazione dei risultati di formazione; 19) progettazione e realizzazione di interventi di orientamento in collaborazione con l’istituzione scolastica per i giovani; 20) corsi di aggiornamento professionale;
21) consulenze progettazione ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l’innovazione dei sistemi produttivi nel settore sociale e delle attività di formazione ed orientamento;
22) corsi di lingua (principiante-intermedio-avanzato) rivolti a esigenze personali, professionali e didattiche; 23) la gestione eventuale di uno o più centri per la fornitura di servizi sanitari specialistici ed attività funzionali alla medicina generale da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con il centro medesimo. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria, nazionale, regionale e territoriale, nonché a convenzioni locali con enti pubblici e/o privati quali aziende ASL, Aziende ospedaliere, categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura; 24) la gestione di servizi tecnici ed amministrativi degli studi dei soci; 25) la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie finalizzate all’ottimizzazione delle attività di medicina generale e di quanto previsto negli accordi collettivi nazionali e regionali dei medici di medicina generale.
La cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di corsi integrazione operativa.
La cooperativa può compiere tutti gli atti necessari ed utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione e così tra l’altro:
1) compiere operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l’acquisto di immobili e di beni mobili anche registrati;
2) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente dallo Stato, da Enti pubblici, Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali;
3) concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore dei soci, di altre cooperative, di consorzi a cui partecipa;
4) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;
5) aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della cooperativa e che siano integrativi di essa;
6) istituire una apposita sezione soci per il prestito da soci;
7) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altri organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fidejussori, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti;
8) raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all’uopo se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
La cooperativa potrà pertanto porre in essere qualsiasi attività mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche chiedendo ed ottenendo finanziamenti, mutui pluriennali e agevolazioni creditizie e fiscali e contributi di qualsiasi natura da qualunque ente statale o regionale in base alle vigenti leggi sulla cooperazione.
La Cooperativa si configura di diritto come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ricorrendone i presupposti.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.
TITOLO III
SOCI
Articolo 5 – Soci ordinari
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l’organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
È ammessa la presenza di soci volontari, ai sensi dell’articolo 2 della legge 381/1991, che prestano la loro attività gratuitamente, in misura non superiore al 50% del numero complessivo dei soci.
Articolo 6 – Soci speciali
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 12 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 12.
Articolo 7 – Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica, l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
d) l’ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 29 del presente statuto.
Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell’ente, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente dell’ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo Articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 – determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Articolo 8 Obblighi del socio
I soci sono obbligati:
a) al versamento:
 della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 18;
 della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
Articolo 9 – Diritti dei soci
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Articolo 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Articolo 11 – Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 12 – Esclusione
L’esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l’ammissione alla cooperativa;
b) che non sia più in condizione di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
e) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;
g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell’indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);
i) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
k) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Articolo 13 – Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.
Articolo 14 – Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l’Articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dall’Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente Articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente Articolo 13.
Articolo 15 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d’amministrazione al fondo di riserva legale.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 16 – Strumenti finanziari
Con deliberazione dell’assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 c.c. e dell’articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.
In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
 l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2483 c.c.;
 i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
 l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
TITOLO IV
RISTORNI
Articolo 17 – Ristorni
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:
1. la retribuzione corrisposta ai soci;
2. la qualifica professionale dei soci;
3. le necessità della gestione della cooperativa;
4.  i piani strategici della cooperativa;
5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 18 – Elementi costitutivi
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 100 euro;
b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
e. dalla riserva straordinaria;
f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
Articolo 19 – Caratteristiche delle quote
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.
Articolo 20 – Bilancio di esercizio
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’Articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’Articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.
La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).
TITOLO VI
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Articolo 21 – Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) l’approvazione dei regolamenti interni;
8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.
Articolo 22 – Assemblee
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica PEC, inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Articolo 23 – Costituzione e quorum deliberativi
In PRIMA CONVOCAZIONE l’assemblea è validamente__costituita con la presenza di tanti soci che_rappresentino almeno la metà della compagine sociale e delibera con le maggioranze previste__dalla legge per ciascuna deliberazione.
In SECONDA CONVOCAZIONE si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Articolo 24 – Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Articolo 25 – Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione e può rappresentare, con delega, massimo tre soci; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all’ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.
Per i soci speciali si applica l’articolo 6 del presente statuto.
L’assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè sia rappresentato l’intera compagine sociale e siano presenti o informati della riunione, secondo quanto previsto all’art. 21 del presente statuto, tutti gli Amministratori e i Sindaci, se esistenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
Articolo 26 – Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Articolo 27 – Amministrazione
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
L’amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’Articolo 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall’organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.
Articolo 28 – Organo di controllo
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci –sotto la propria responsabilità ed a proprie spesepossono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’Articolo 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Articolo 29 – Clausola di conciliazione ed arbitrale
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio Dove ha sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.
Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio dove ha sede la cooperativa che provvederà alla nomina dell’arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 30 – Scioglimento anticipato
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Articolo 31 – Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
 a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Articolo 23, lett. c);
 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’Articolo 11 della legge 31.01.92, n. 59.
Articolo 32 – Requisiti mutualistici
Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 26, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 33 – Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
F.ti: Gaetano Piccinocchi – Notaio Francesco Dente (sigillo)